Persone giuridiche private

Informazioni Utili

La personalità giuridica di diritto privato si ottiene mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni (come individuate dall'art. 117 della Costituzione), e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Molise, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nell'apposito Registro regionale, istituito con Regolamento regionale n. 12 del 28 ottobre 2002, in attuazione degli articoli 1 e 7 del DPR n. 361 del 10 febbraio 2000.
Le associazioni possono esistere anche come associazioni di fatto, le fondazioni, invece, per svolgere la loro attività istituzionale non possono prescindere dal riconoscimento della personalità giuridica.
La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica privata, redatta in bollo salvo i casi di esenzione, sottoscritta dal Fondatore o dal legale rappresentante dell'Istituzione interessata, all'uopo delegato con verbale del Consiglio di Amministrazione, contenente l'indicazione anche sintetica degli scopi dell'Ente, dell'entità del patrimonio e dell'ambito territoriale di operatività, è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
Alla suddetta domanda dovrà essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e l'ulteriore documentazione di cui al comma 3, dell'art. 4, del Reg. reg. n. 12/2002.
A seguito di istruttoria della Struttura amministrativa regionale competente per materia, il Presidente della Regione provvede all'iscrizione entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda o dall'acquisizione della documentazione regolarizzata e completa.
Qualora nei termini sopra indicati il Presidente non provveda all'iscrizione, o non comunichi il motivato diniego, l'iscrizione si intende negata.
Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.  Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore ad € 15.000,00 per le associazioni e ad € 30.000,00 per le fondazioni.
Con il riconoscimento della personalità giuridica privata l'Ente acquista l'autonomia patrimoniale perfetta, ossia la completa separazione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei singoli; pertanto, il patrimonio degli associati o degli amministratori non può essere aggredito dai creditori della persona giuridica ed il creditore del singolo socio non può aggredire i beni della persona giuridica.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica privata.

Ai sensi dell'art. 8, del Reg. reg. n. 12/2002, nel Registro devono essere iscritti anche: il trasferimento di sede, l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è prevista da norme di legge o di regolamento. Per le suddette iscrizioni il richiedente deve presentare istanza nel termine di 30 giorni dalla data della relativa deliberazione, o dall'accettazione della carica in caso di modificazione degli organi, unitamente a copia autentica, in carta libera, della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

Il Presidente della Giunta regionale, su istanza di qualunque interessato, o anche d'ufficio, accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del Codice Civile.

 

Normativa

  • Codice Civile artt. 14 e ss;
  • D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto";
  • Regolamento regionale n. 12 del 28 ottobre 2002: "Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 20 febbraio 2000 n. 361 e per le connesse procedure amministrative", così come modificato dal Regolamento regionale n. 5 del 25 novembre 2020.
  • "Direttiva regionale per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone giuridiche private", adottata con delibera di Giunta regionale n. 11 del 29.01.2016 come modificata ed integrata dalla DGR n. 60/17;
  • Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
 

Come presentare la domanda di riconoscimento

La domanda, indirizzata al Presidente della Regione Molise, può essere inviata:

  • mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it;
  • mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Via Genova, n. 11, 86100 Campobasso;
  • consegnata a mano presso il Protocollo regionale - Palazzo Vitale, Via Genova, n. 11, Campobasso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Direttore del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli AA.II.
dott.ssa Mariantonella Di Ielsi
tel. 0874 437734
email: diielsi.mariantonella@mail.regione.molise.it


INFORMAZIONI E CONTATTI

Ufficio Affari generali e giuridici del Gabinetto del Presidente
Responsabile: dott.ssa Sarah Testa
tel. 0874 437662
email: testa.sarah@mail.regione.molise.it



Modulistica

 
 
 
 
 
 
 

ELENCO ISCRITTI NEL REGISTRO REGIONALE ISTITUITO CON REGOLAMENTO REGIONALE N. 12/2002

 

I Registri delle persone giuridiche trasmessi in copia conforme all'originale dai Tribunali della Regione conservano validità ai fini delle successive trascrizioni e certificazioni relative alle persone giuridiche ivi iscritte. I suddetti Registri sono tenuti presso il Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli AA.II.

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