Avviso - Rinnovo dell'accreditamento standard dei provider regionali

(Art. 56 Accordo Stato-Regioni 2 febbraio 2017 recepito con D.C.A. n. 67 del 22/12/2017)

 

Si comunica ai Provider ECM della Regione Molise, l'avvenuta attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda di rinnovo dell'accreditamento standard.

Si precisa che:
* il termine ultimo per la presentazione delle domande di rinnovo dell'accreditamento standard è fissato per il giorno 1° dicembre 2019;
* la domanda di rinnovo, redatta secondo il Modello allegato al presente Avviso, deve essere presentata dal legale rappresentante, tramite procedura informatizzata, collegandosi al portale della Regione Molise (http://ecm.regione.molise.it) e accedendo all'area riservata con le credenziali già in uso;
* con la presentazione della domanda di rinnovo, il Provider mantiene l'accreditamento standard fino alla data di decorrenza del provvedimento di rinnovo;* il procedimento di rinnovo segue la nuova disciplina prevista per l'accreditamento standard. Pertanto, il Provider dovrà presentare nuovamente tutta la documentazione sulla base dei requisiti di accreditamento di cui all' "Allegato A" al presente Avviso.
La Regione Molise potrà chiedere sulla documentazione ogni approfondimento che ritenga opportuno.
Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere oggetto di dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, da parte del legale rappresentante;

* gli originali dei documenti trasmessi dovranno essere conservati in forma cartacea o in forma elettronica. Nel primo caso, i documenti dovranno essere sottoscritti a mano dal soggetto che ne assume la paternità. Nel secondo caso, i documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale personale del soggetto che ne assume la paternità.
Ai sensi di quanto previsto nel "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM" approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua in data 01/01/2019, il curriculum vitae trasmesso dovrà:

  1. essere redatto, in lingua italiana o inglese, secondo il "formato europeo" del curriculum vitae;
  2. essere datato e sottoscritto, con espresso consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente;
  3. evidenziare l'esperienza operativa e/o accademica maturata nell'ambito specifico corrispondente al requisito necessario per il ruolo ricoperto mediante l'indicazione del percorso formativo completo di tutti i titoli accademici       conseguiti, con il nome e tipo di istituto di formazione e la qualifica conseguita, l'eventuale numero di iscrizione a registri professionali (se professionista sanitario: albi, ordini, etc.) e l'esperienza nella formazione relativa, ad esempio, a docenze, esposizioni in qualità di relatore, titolarità di cattedra, nonché le eventuali pubblicazioni;
  4. precisare l'attività lavorativa svolta negli ultimi due anni;
  5. precisare l'assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data di sottoscrizione;
  6. essere aggiornato ad ogni variazione rilevante ai sensi della normativa ECM e, comunque, ogni due anni.

*  Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva di tutti i requisiti previsti. In particolare, la Commissione Regionale per l'ECM esamina la documentazione ricevuta ed effettua visite presso la sede del Provider e nei luoghi dove vengono realizzate le attività formative, per verificare che la situazione corrisponda realmente a quanto previsto dalla regolamentazione vigente e a quanto dichiarato.

Nel caso in cui la domanda non venga presentata, il Provider decade dall'accreditamento e verrà cancellato dall'Albo dei Provider, non avendo più titolo ad erogare formazione continua.
Il provvedimento di approvazione del rinnovo dell'accreditamento sarà notificato dall'Ente al Provider,  tramite posta elettronica certificata.Il rinnovo dell'accreditamento standard diviene efficace dalla data di notifica del relativo provvedimento e ha termine decorsi quattro anni da tale data.


In caso di diniego del rinnovo dell'accreditamento, l'Ente accreditante comunica il provvedimento al Provider interessato e lo cancella dall'albo dei Provider, dando idonea pubblicità della cancellazione degli eventi programmati e non ancora svolti. Il Provider dovrà comunque pagare il contributo alla spesa annuale per l'anno in corso e quello per specifiche attività formative svolte, trasmettere il report dei discenti e attestare i crediti esclusivamente per gli eventi già svolti o in corso alla data della notifica del provvedimento;


Il Provider, cancellato dall'Albo per diniego del rinnovo dell'accreditamento standard, potrà ripresentare la domanda non prima di 6 mesi dal diniego del rinnovo stesso.

 
 
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