PROROGA SCADENZE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI fino al 31.03.2022

Per effetto della Legge n° 159 DEL 27.11.2020, di conversione del DL n° 125 07.10.2020, del successivo DL n° 2 del 14.01.2021, oltre che del Decreto-Legge n° 105 del 22.07.2021.

 
Viabilità

In applicazione del Decreto Legge  n° 105 del 22.07.2021, oltre che della legge n° 159 del 27.11.2020,  si informano le Imprese che svolgono trasporti eccezionali che, allo stato degli atti e salvo ulteriori nuove disposizioni, tutte le autorizzazioni aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021  conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 (fino al 31.03.2022).

Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto indicato dall'art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del 31 marzo 2022. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata alla Regione e per conoscenza agli enti/società proprietarie e/o gestori delle strade interessate dal percorso.

Inoltre, si specifica che il periodo di validità complessiva dell'autorizzazione, limitatamente ai trasporti eccezionali di tipo "industriale" (formata dall'autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 31 marzo 2022.

A tal proposito si riporta la nota con la quale il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le indicazioni in merito alla applicabilità della estensione per  i vari tipi di autorizzazione per i trasporti eccezionali (circolare MIT)

LA PROROGA DI CUI SOPRA, NON E' APPLICABILE ALLE AUTORIZZAZIONI SUBORDINATE ALL'ESPLICITA VALIDITA' DELLE PERIZIE TECNICHE E/O DEI NULLA OSTA TECNICI SPECIFICI RELATIVI AL TRANSITO SU STRADE, PONTI O ALTRI MANUFATTI DI ALTRI ENTI/SOCIETA',  NON RIENTRANTI NELL'ELENCO SOTTO RIPORTATO. IL RICHIEDENTE, IN TAL CASO, DOVRÀ CONTATTARE L'UFFICIO DELL'ENTE/SOCIETA' RILASCIANTE I NULLA OSTA PER CONCORDARE LE MODALITA' DI UN EVENTUALE ESTENSIONE DELLA STESSA.

Segue elenco:

- Provincia di Campobasso prot.n. 141816/2021 del 01-09-2021

- Provincia di Isernia  prot. n. 141446/2021 del 01-09-2021

- Comune di Termoli prot. n. 142459/2021 del 03-09-2021


- Consorzio per lo Sviluppo Industriale Campobasso-Bojano prot. n. 141735/2021 del 01-09-2021

- Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno prot. n. 143208/2021 del 06-09-2021

Il titolare della autorizzazione dovrà verificare , prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92)

Ai fini della validità dell'estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, il presente AVVISO avendo cura di verificare che si tratti dell'ultima versione aggiornata.

- Avviso in allegato

 
 

Documenti

 
 
 
 
 
 
 
 

Il titolare della autorizzazione dovrà verificare , prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92)
Ai fini della validità dell'estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, il presente AVVISO avendo cura di verificare che si tratti dell'ultima versione aggiornata.

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO