Statuto

(Deliberato dal Consiglio Regionale nelle sedute del 26 gennaio, del 12 e 23 marzo 1971. Approvato ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, con legge n. 347 del 22 maggio 1971. Pubbl. sulla G. U., suppl. ordinario al n. 148 del 14 giugno 1971)

TITOLO PRIMO
LA REGIONE

Art. 1
Costituzione della Regione
Il Molise è Regione autonoma nella Repubblica Italiana una ed indivisibile, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme dello Statuto

La Regione promuove il progresso civile, sociale ed economico della sua popolazione ed il rinnovamento democratico delle strutture dello Stato; garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunità nazionale e della politica regionale, alla funzione legislativa ed amministrativa

Art. 2
Territorio, gonfalone e stemma

La Regione comprende il territorio delle attuali Province di Campobasso e di Isernia ed ha per Capoluogo la città di Campobasso.

La Regione ha un gonfalone ed uno stemma prescelti dal Consiglio Regionale.

 

TITOLO SECONDO
LA PROGRAMMAZIONE


Art. 3
Metodi e strumenti

La Regione Molise assume il metodo della programmazione per lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale, per le riforme di struttura e per i fini sociali previsti dalla Costituzione.

La Regione partecipa come soggetto autonomo in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali alla formulazione del programma economico nazionale.

Formula programmi di sviluppo economico relativi al suo territorio e adotta ed attua programmi e piani, generali e settoriali, articolati su base comprensoriale, nelle materie di sua competenza, nonché in quelle ad essa delegate a norma della Costituzione e delle leggi.

Indirizza e coordina tutte le attività economiche e sociali degli enti pubblici che operano nella regione per le materie di competenza regionale. La Regione determina con legge gli strumenti e i procedimenti di formazione, di attuazione e di verifica della programmazione regionale, nonché l'attività di studio e di ricerca che ritiene necessaria.

La Regione con il concorso dello Stato, previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione, provvede alla formulazione ed alla esecuzione di piani organici pluriennali di opere straordinarie di pubblico interesse, che anche mediante l'utilizzazione di tutte le risorse naturali del suo territorio, favoriscano la rinascita economica e sociale del Molise.

Art. 4
Obiettivi, finalità e vincoli
La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalla Costituzione ed in relazione ai fini della programmazione regionale e nazionale, in particolare:
- opera per impedire lo spopolamento del territorio, per arrestare l'emigrazione ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale che ne conseguono, per favorire il rientro degli emigrati;

- provvede ad un equilibrato riassetto del territorio ed orienta la politica economica in direzione del superamento degli squilibri entro e fuori il territorio della regione;
- promuove una politica agraria rivolta al rinnovamento delle strutture produttive predisponendo piani zonali per il riordino fondiario ed aziendale, per la bonifica, la irrigazione e le opere di miglioramento, nonché per lo sviluppo della impresa agricola, familiare ed associata, per l'incremento delle attività zootecniche e delle attività associate di trasformazione e commercializzazione agricola, al fine di conseguire parità di condizioni economiche, sociali e civili del settore agricolo con gli altri settori produttivi;
- adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata e per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;

- attua interventi per la difesa del suolo e per la tutela e l'incremento del patrimonio forestale;

- assume iniziative in favore delle zone di particolare depressione e delle comunità montane;
- favorisce il metodo della cooperazione nei vari settori dell'economia;

- promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro al fine di assicurare la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;
- promuove lo sviluppo dell'artigianato esaltandone le prerogative artistiche e le caratteristiche regionali; agevola il riordino ed il potenziamento delle strutture commerciali nella regione;

- promuove lo sviluppo del turismo, curando la valorizzazione e la difesa del paesaggio e del patrimonio storico, archeologico ed artistico del Molise, provvedendo all'espansione ed al rinnovamento delle attrezzature e dei servizi turistici, alberghieri e sportivi, salvaguardando gli interessi del Molise nell'ambito dei piani interregionali e nazionali;
- realizza un servizio sanitario regionale con struttura articolata in unità locali adeguate alla realtà del Molise;

- concorre a realizzare un sistema di sicurezza sociale con particolare riferimento all'infanzia ed alla vecchiaia;
- organizza un efficiente sistema di trasporti per contribuire al superamento degli ostacoli che impediscono la integrazione economica, sociale e culturale tra le diverse zone della Regione;
- attua la diffusione dell'istruzione professionale con strutture decentrate in relazione alle esigenze occupazionali e produttive della regione, anche al fine di meglio indirizzare l'orientamento scolastico della gioventù molisana;

- concorre a rendere effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado dell'istruzione;

- tutela il patrimonio linguistico e storico e le tradizioni popolari delle comunità etniche esistenti nel suo territorio e, d'intesa con i comuni interessati, ne favorisce la valorizzazione.



TITOLO TERZO
ORGANI DELLA REGIONE

Art. 5
Sono organi della Regione: il Consiglio Regionale, la Giunta e il suo Presidente.

 

Capo I
IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6
Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio Regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione; indirizza e controlla l'azione politica, amministrativa e programmatica della Regione; delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Spetta al Consiglio:
a) approvare i programmi della Giunta regionale e controllarne l'attuazione;
b) approvare con legge il programma economico regionale, i piani generali territoriali e settoriali d'intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della Regione; il piano urbanistico regionale, i piani di esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale; nonché l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione;
c) approvare con legge entro il trenta novembre di ogni anno il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;

d) approvare con legge le variazioni al bilancio da un capitolo all'altro, nonché l'assunzione di mutui e la emissione di prestiti;
e) approvare entro il trenta aprile di ogni anno il conto consuntivo;

f) deliberare i tributi regionali;
g) deliberare l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti, imprese ed aziende dipendenti dalla Regione e la partecipazione ad aziende, società ed enti pubblici;
h) deliberare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

i) istituire nel proprio territorio, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuovere la costituzione di organismi associativi tra gli enti locali e deliberare i provvedimenti conseguenti;

l) delegare le funzioni alle Province, ai Comuni e agli enti locali, con le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali;
m) esercitare l'iniziativa legislativa innanzi alle Camere con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali. Le proposte di legge sono trasmesse ai Presidenti delle Camere dal Presidente del Consiglio regionale;

n) esercitare il potere di richiesta del referendum nazionale a norma della Costituzione e delle leggi;
o) indirizzare voti alle Camere e al Governo;
p) riesaminare le deliberazioni sottoposte al controllo di merito;

q) nominare i componenti di organi collegiali in rappresentanza della Regione, assicurando, in quanto possibile, la presenza della minoranza;
r) eleggere, a norma dell'art. 83, secondo comma, della Costituzione, i tre delegati della Regione che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica. A tal fine ciascun consigliere vota non più di due nomi;

s) provvedere su ogni altra iniziativa di interesse regionale relativa alla politica dei trasporti, alla politica dell'ambiente, alla politica sociale, alla politica dei servizi commerciali, alle attività culturali, ricreative e sportive;

t) esercitare ogni altra attribuzione non espressamente demandata ad altri organi della Regione dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 7
I Consiglieri Regionali

I consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Essi rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8
Convalida della elezione

Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
La convalida si ha per avvenuta ove nel termine di novanta giorni dalla prima seduta il Consiglio regionale non vi abbia provveduto.

In caso di surrogazione, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data della surrogazione stessa.

Art. 9
Interrogazioni, interpellanze, mozioni e diritto d'informazione

I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento interno.

I consiglieri hanno diritto di ottenere dai dirigenti degli uffici della Regione e degli Enti o aziende da essa dipendenti, con le modalità stabilite dal regolamento interno, notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 10
Indennità dei Consiglieri

La legge regionale stabilisce la entità e i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali, a seconda delle loro funzioni e attività.

Art. 11
Gruppi consiliari
I Consiglieri si costituiscono in gruppi, ognuno dei quali è formato dagli eletti delle liste aventi lo stesso contrassegno. Qualora un consigliere non intenda appartenere al gruppo nelle cui liste è stato eletto può entrare a far parte di altro gruppo, che ne sia consenziente.
I Consiglieri che non intendono far parte di alcuno dei gruppi di cui ai commi precedenti, entrano a far parte del gruppo misto.
Il Consiglio assicura ai gruppi consiliari i mezzi per il loro funzionamento, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 12
Autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio

Il Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento interno, ha autonomia organizzativa, funzionale e contabile, nonché la gestione dell'apposito fondo riservatogli in bilancio.

Art. 13
Presidenza provvisoria

Il Consiglio regionale tiene la prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima.
La Presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal Consigliere più anziano di età tra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 14
Elezione dell'Ufficio di Presidenza

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, con la elezione a scrutinio segreto del Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari.
Alla elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con tre votazioni separate, in modo da assicurare comunque la rappresentanza della minoranza.

L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza asso­luta dei componenti del Consiglio regionale. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi.
In caso di parità dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

Per la elezione dei Vicepresidenti ciascun consigliere vota un solo nome.
Sono proclamati eletti i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti prevale l'età. Analogamente si procede per l'elezione dei Segretari.
I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.
Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa di uno dei due Vicepresidenti o di uno dei due Segretari, si procede a nuova elezione rispettivamente di entrambi i Vicepresidenti o di entrambi i Segretari, i quali durano in carica fino al rinnovo dell'ufficio di Presidenza.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite a norma dell'art. 18 del presente Statuto e del regolamento interno.

Art. 15
Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il rispetto delle norme del regolamento interno, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione della minoranza; assicura il buon andamento dei lavori delle Commissioni e dei servizi consiliari e programma, d'intesa con il Presidente della Giunta, i Presidenti dei gruppi consiliari e con i Presidenti delle Commissioni, l'ordine dei lavori del Consiglio Regionale.

Art. 16
Modalità di convocazione del Consiglio

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente, sentiti l'Ufficio di Presidenza, i Presidenti dei gruppi ed il rappresentante della Giunta con cui si concorda anche l'ordine del giorno.
Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio, di giugno e di ottobre.
Il Consiglio si riunisce inoltre quando il suo Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente deve convocarlo in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta o un quinto dei consiglieri.
La convocazione è effettuata da uno dei vicepresidenti nei casi nei quali è obbligatoria e il Presidente non abbia provveduto ad effettuarla.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è recapitato a cura del Presidente del Consiglio ai singoli Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a ventiquattro ore e la pubblicazione omessa.

Entro gli stessi termini gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei Consiglieri.

Art. 17
Regolamento interno

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 18
Commissioni consiliari

Il Consiglio istituisce commissioni permanenti per l'esame preliminare delle proposte di legge e di deliberazioni del Consiglio, nonché per il parere preventivo sui provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto, dal regolamento interno e dalle leggi regionali.
Le commissioni permanenti sono composte, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo.

Le commissioni deliberano con l'intervento della maggioranza dei loro componenti ed a maggioranza dei presenti. Esse possono costituire comitati consiliari per la consultazione delle organizzazioni sindacali, delle altre forze sociali e delle categorie interessate.
L'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali è preceduto dalla audizione, da parte della competente commissione, dei rappresentanti dei proponenti, secondo le modalità stabilite con il regolamento.

Nelle materie di interesse regionale, le commissioni permanenti possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività del Consiglio, avvalendosi, se lo ritengono, dell'assistenza di esperti.
Le commissioni permanenti vigilano, altresì, sull'andamento dell'Amministrazione regionale. Possono richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori al fine di avere chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva competenza, nonché, previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di funzionari della Amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dall'osservanza del segreto d'ufficio.

Il Consiglio può istituire, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, commissioni a carattere temporaneo per effettuare studi e inchieste nelle materie di interesse regionale.
Ai lavori della Commissione partecipano rappresentanti della Giunta senza diritto di voto.

Art. 19
Modalità delle deliberazioni e delle sedute consiliari
Il Consiglio Regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda una maggioranza speciale.
Il regolamento interno disciplina i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza nelle deliberazioni.

Le sedute del Consiglio Regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.



Capo II
LA GIUNTA

Art. 20
Composizione della Giunta

La Giunta regionale è composta dal Presidente, che ne mantiene l'unità di indirizzo, e da non più di otto assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali. La Giunta provvede alla assegnazione delle attribuzioni tra i suoi componenti.
Il Presidente della Giunta designa l'Assessore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente della Giunta deve comunicare al Consiglio le attribuzioni dei componenti della Giunta e le successive modifiche.

Art. 21
Elezione della Giunta

Il Presidente e i componenti della Giunta regionale sono eletti congiuntamente dal Consiglio regionale nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti nella prima seduta dopo le elezioni o in quella successiva.

La votazione ha luogo per appello nominale a scrutinio palese su mozioni concorrenti di fiducia collegate alle liste comprendenti tanti nomi quanti sono i componenti della Giunta regionale da eleggere, presentate da non meno di un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

Art. 22
Competenze e attribuzioni della Giunta

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Ad essa spetta:

a) dirigere l'Amministrazione regionale del cui buon andamento è responsabile;
b) attuare i programmi approvati dal Consiglio regionale;
c) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
d) deliberare la presentazione al Consiglio regionale delle proposte di legge e di regolamenti;

e) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
f) deliberare sugli storni dei fondi da un articolo ad un altro dello stesso capitolo del bilancio;

g) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali territoriali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici di Interesse della Regione, sempre che sussista la relativa copertura nel bilancio;
h) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare sul contratti della stessa, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;

i) deliberare, previo parere del Consiglio regionale, sui ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale, nonché in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
l) predisporre, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Consiglio e sentite le Commissioni consiliari, il piano economico ed il piano urbanistico regionali;

m) esercitare ogni altra funzione ad essa conferita dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 23
Modalità di riunione e di deliberazione della Giunta

La Giunta regionale delibera con l'intervento di oltre la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
La Giunta regionale adotta un Regolamento interno per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 24
Responsabilità della Giunta
Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

Possono essere chiamati a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento, a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 25
Decadenza della Giunta

La Giunta regionale ed il suo Presidente decadono dall'Ufficio in seguito a mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri in carica, ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
La Giunta ed il suo Presidente decadono altresì dall'ufficio quando, su una questione di fiducia, il Consiglio abbia espresso voto contrario.
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non importa l'obbligo di dimissioni.

Art. 26
Dimissioni del Presidente

Le dimissioni o la cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente della Giunta, comportano l'obbligo delle dimissioni dell'intera Giunta.
Le dimissioni del Presidente non hanno effetto se non dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Art. 27
Ordinaria amministrazione

La Giunta ed il suo Presidente, in caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, o alla scadenza del Consiglio, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 28
Dimissioni o decadenza di componenti della Giunta
Nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa di singoli componenti della Giunta, il Presidente della Giunta ne propone immediatamente la sostituzione al Consiglio.
In caso di impedimento temporaneo di un componente della Giunta, il Presidente incarica altro componente per lo svolgimento delle relative funzioni. La Giunta è rinnovata per intero ove venga a mancare un terzo dei suoi componenti, tenendo conto nel calcolo anche del Presidente.

Art. 29
Modalità di sostituzione del Presidente o della Giunta

Quando, su invito motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio Regionale è invitato a sostituire il Presidente della Giunta o la Giunta per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, il Consiglio Regionale è convocato entro quindici giorni dall'invito per provvedere alla sostituzione.

Nell'ipotesi della cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per qualsiasi causa, il Consiglio è convocato entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.



Capo III
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Art. 30 Il Presidente della Giunta:

a) rappresenta la Regione;
b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
c) indice i referendum previsti dallo Statuto;

d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale;

e) convoca e presiede la Giunta;
f) sottoscrive gli atti della Regione;

g) sovrintende agli uffici e servizi regionali, coordinando l'attività collegiale dei componenti della Giunta;
h) rappresenta la Regione in giudizio;
i) promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta.

 

TITOLO QUARTO
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Art. 31
Potestà legislativa e regolamentare
Le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione dall'art. 121, secondo comma della Costituzione, sono esercitate esclusivamente dal Consiglio Regionale e non possono formare oggetto di delega.

Art. 32
Iniziativa legislativa

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta, a ciascun Consigliere, agli elettori della Regione il numero non inferiore a duemila, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun Consiglio provinciale.

Art. 33
Modalità dell'iniziativa legislativa

L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di una proposta di legge redatta in articoli.

Le proposte di legge della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dagli Assessori competenti.
Le proposte di legge dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti dei rispettivi organi deliberanti.
Le sottoscrizioni delle proposte di legge presentate dagli elettori devono essere autenticate nelle forme previste dalla legge elettorale regionale per la presentazione delle candidature.

Art. 34
Approvazione delle proposte di legge

Le proposte di legge, previo esame da parte di una Commissione permanente, sono approvate dal Consiglio Regionale articolo per articolo e con votazione finale.
Le modalità del deferimento delle proposte di legge alle Commissioni e i termini per la presentazione delle relazioni e le forme di audizione e di partecipazione ai lavori delle Commissioni delle categorie e degli altri soggetti interessati sono stabiliti con regolamento interno.
In caso di inosservanza dei termini previsti per la presentazione delle relazioni da parte delle Commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio, su richiesta del proponente, iscrive la proposta di legge all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla richiesta.

Art. 35
Procedura d'urgenza
Le propose di legge, per le quali sia richiesta la procedura di urgenza, sono iscritte dal Presidente del Consiglio all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta.

Ove il Consiglio deliberi in conformità della richiesta, le proposte di legge sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla deliberazione e vengono esaminate dal Consiglio previo il parere delle competenti Commissioni da esprimersi anche oralmente.
Le proposte di legge dichiarate urgenti sono iscritte all'ordine del giorno con precedenza sulle altre, escluse quelle già dichiarate urgenti.

Art. 36
Approvazione dei regolamenti, dei piani e di altri provvedimenti

Le disposizioni contenute negli articoli 34 e 35 si applicano anche per i progetti di regolamento, di piano, di programma o di altro provvedimento di competenza del Consiglio Regionale.

Art. 37
Promulgazione delle leggi

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro cinque giorni dall'approvazione, dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto.
Il visto si ha per apposto se, entro trenta giorni dalla comunicazione, non lo sia stato ed il Governo della Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio Regionale.
Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, della Costituzione.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo.
Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario di Governo ha apposto il visto, oppure sono decorsi i termini per il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga".

Al testo della legge segue la formula: "La presente legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise".

Art. 38
Pubblicazione delle leggi

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione, salvo che non sia stabilito nella legge stessa un termine diverso.
La legge dichiarata urgente dal Consiglio, può, se il Governo della Repubblica lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore senza l'osservanza dei termini di cui ai precedenti commi.
Il consenso del Governo è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.

Art. 39
Norme per l'attuazione delle leggi delegate

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, sia conferito alla Regione con una legge dello Stato il potere di emanare norme per l'attuazione della legge stessa, la Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, il relativo progetto di norme di attuazione e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio regionale, che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.
La promulgazione e la pubblicazione delle suddette norme di attuazione avvengono secondo le stesse disposizioni previste dal presente Statuto per le leggi regionali.

Art. 40
Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti

I regolamenti regionali previsti dall'articolo 121 della Costituzione sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi regionali senza necessità del visto del Commissario del Governo.

 

TITOLO QUINTO
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41
Diritto di petizione

I cittadini, le associazioni, i sindacati ed altri Enti esistenti nella Regione possono rivolgere petizioni al Consiglio Regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo.
Le modalità di esercizio del diritto di petizione sono stabilite dal Regolamento interno.

Art. 42
L'informazione

La Regione riconosce il diritto dei cittadini alla informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale.
Tale diritto è assicurato attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

Art. 43
Referendum popolare abrogativo

E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione quando lo richiedano almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio Regionale, o i Consigli Provinciali, o, almeno, 15 Consigli comunali rappresentativi di non meno di un decimo della popolazione regionale.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio Regionale.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
La norma abrogata cessa di avere efficacia con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultati del referendum.

Le ulteriori disposizioni di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.

Art. 44
Limiti al referendum abrogativo

Il referendum non è ammesso per l'abrogazione di norme dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio, di regolamento interno del Consiglio, di regolamenti di attuazione di leggi dello Stato, degli atti amministrativi di interesse regionale che riguardino le materie anzidette e di quelli che siano di mera esecuzione di leggi e di regolamenti regionali.

Una proposta di referendum abrogativo che sia stata respinta non può essere ripresentata prima di un anno.

Art. 45
Referendum consultivo

Il Consiglio Regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il ricorso al referendum consultivo della popolazione dell'intero territorio nella Regione o di parte di esso, per questioni di particolare interesse.

Le modalità per il ricorso al referendum consultivo e per il suo espletamento sono disciplinate da legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 46
Consultazioni popolari

Fuori delle ipotesi previste per la partecipazione popolare alla formazione delle leggi e dei regolamenti regionali può disporsi la consultazione di particolari categorie di cittadini su provvedimenti di loro interesse.
La consultazione può essere indetta anche per le categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.



TITOLO SESTO
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47
Stato giuridico ed economico del personale
La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta organica del personale in conformità ai principi fissati nello Statuto e sentite le organizzazioni sindacali; determina le norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle Amministrazioni dello Stato o di altri Enti, nonché degli uffici e relativo personale trasferito dallo Stato.
Il personale della Regione è inserito in un unico ruolo organico e si distingue esclusivamente per qualifiche corrispondenti alle singole attribuzioni e responsabilità, ed è assunto mediante pubblico concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge regionale limitatamente al personale esecutivo ed ausiliare.

A parità o equivalenza di mansioni cor­risponde uguale trattamento economico.

La legge regionale può stabilire che il personale addetto ad incarichi speciali che richiedano particolari competenze professionali e organizzative venga incaricato a condizioni stabilite contrattualmente per periodi determinati.
La Regione cura la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 48
Formazione degli atti amministrativi

Ogni cittadino può chiedere copia degli atti amministrativi e, ai fini della tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi, può ottenere copia anche degli atti del procedimento.
La legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi, garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi, che direttamente li riguardano, stabilisce le particolari forme di pubblicità che possano renderne effettiva la conoscenza da parte del più largo numero di cittadini.

La legge medesima regola, inoltre, i ricorsi amministrativi e detta norme sul valore da attribuire al silenzio mantenuto dall'amministrazione su ricorsi o istanze.

Art. 49
Enti e Aziende regionali

La Regione può con legge istituire Enti e aziende dotati di personalità giuridica o di autonomia organizzativa e funzionale, per attività e servizi che, per la loro particolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad enti locali.
Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali Enti e Aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere degli organi amministrativi degli Enti e Aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio Regionale.
Nella nomina degli amministratori degli Enti e Aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in Enti e Società a partecipazione Regionale è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il personale degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni di leggi istitutive.

Art. 50
Pubblicazione degli atti amministrativi

Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione non dispensa dalla notificazione agli interessati, salvo che non sia diversamente disposto.



TITOLO SETTIMO
BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 51
Tributi regionali

La Regione istituisce e disciplina con legge i tributi propri nei limiti delle leggi dello Stato.

Le norme relative al contenzioso tributario e alle sanzioni amministrative per le infrazioni sono stabilite con legge regionale.

Art. 52
Entrate della Regione

Le entrate della Regione sono costituite:

a) dai redditi del suo patrimonio;

b) dai redditi propri, che essa istituisce con legge regionale;

c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;

d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;

e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'art. 119 della Costituzione;

f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

Art. 53
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Regione coincide con quello dello Stato.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato con legge regionale per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 54
Bilancio di previsione
Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta presenta alla presidenza del Consiglio il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Il bilancio mette in evidenza i costi e i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.
I bilanci degli Enti e delle aziende regionali sono presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati dal Consiglio unitamente al bilancio regionale.


Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:
a) un preventivo di cassa della Regione e degli Enti e Aziende da essa dipendenti;

b) un preventivo delle spese degli Enti locali relativo all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del piano economico regionale.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate, né disporre nuove o maggiori spese.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 55
Conto consuntivo

Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta alla Presidenza del Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente che è approvato con legge entro il 30 giugno.
Con il conto consuntivo il Presidente della Giunta pre­senta una relazione sulla attività dell'amministrazione nell'esercizio decorso e sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e di risultati finanziari ed operativi.
Gli enti ed aziende dipendenti dalla Regione sono tenuti a redigere un bilancio consuntivo, da esaminare ed approvare unitamente al conto consuntivo della Regione.

La Giunta trasmette, inoltre, al Consiglio il consuntivo di cassa alla fine di ogni quadrimestre.

Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o per le quali la Regione si sia avvalsa dei loro uffici.
L'avanzo e il disavanzo eventualmente risultanti dal conto consuntivo vanno inseriti nello stato di previsione dell'esercizio successivo.

Art. 56
Revisori dei conti
Nella stessa seduta in cui si procede alla elezione della Giunta, il Consiglio regionale elegge, tra i Consiglieri, tre revisori dei conti.

Ciascun Consigliere vota non più di due nomi.

L'Ufficio dei revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente della Giunta e di componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
I tre revisori dei conti eleggono il Presidente.
I revisori hanno il compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sulla gestione del bilancio, sul conto consuntivo.

Art. 57
Demanio e patrimonio

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio secondo quanto stabilito con legge dello Stato.

Art. 58
Amministrazione e contabilità

Le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale della Regione sono stabilite con legge regionale.



TITOLO OTTAVO
REGIONE ED ENTI LOCALI

Art. 59
Rapporti con gli Enti Locali

La Regione, in armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico ed amministrativo previsti dalla Costituzione, instaura, anche nella sua attività legislativa e politico-amministrativa, rapporti di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri Enti locali.
La Regione indirizza, promuove e coordina l'attività degli Enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.

La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli Enti locali, anche attraverso la costituzione di organismi associativi allo scopo di conseguire la migliore gestione dei servizi pubblici e la partecipazione dei cittadini alla formazione ed alla attuazione dei programmi di sviluppo.

Art. 60
Circondari

Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, la Regione può istituire, con legge, sentiti i pareri del Consiglio Provinciale e dei Consigli Comunali della Provincia interessata, Circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

Art. 61
Comprensori
La Regione, sentiti gli Enti locali interessati, può istituire con legge, comprensori riferiti ad una pluralità di Comuni, pur se appartenenti a Province diverse, nell'ambito del territorio regionale, anche ai fini della pianificazione urbanistica o per la realizzazione di interventi set­toriali di competenza della regione.

Art. 62
Controlli sugli Enti Locali

Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito secondo la legge dello Stato, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'art. 130 della Costituzione.

Tale organo ha sede nel Capoluogo della Regione.
Il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni e degli Enti locali a carattere comunale e dei loro consorzi è svolto in forma decentrata da sezioni dell'organo di cui al precedente comma aventi sede nei Capoluoghi di Provincia.
I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.
La legge, per gli atti fondamentali dei Comuni e delle Province, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli Enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

I controlli sostitutivi sugli Enti locali, ivi compresi i controlli sugli organi sinché ed in quanto previsti dalle leggi, sono esercitati dal Consiglio Regionale.

Art. 63
Delega di funzioni amministrative

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative, per le materie attribuite alla sua competenza dall'art. 117 della Costituzione, delegandole, sentite le amministrazioni interessate, alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali oppure avvalendosi dei loro uffici.
La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione per singola materia e senza limiti di scadenza è disposta con legge regionale, con la quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi, i poteri di coordinamento e di vigilanza e il regolamento dei conseguenti rapporti finanziari.
La delega può essere revocata con legge regionale, sentiti gli Enti interessati.
La delega all'esercizio di funzioni amministrative della Regione per oggetto definito e per tempo determinato, se relativa a provvedimenti o atti amministrativi di esecuzione di leggi regionali nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti in bilancio, è conferita con deliberazione del Consiglio regionale e, in ogni altro caso, con legge regionale.

Art. 64
Utilizzazione degli uffici degli Enti locali
Per l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi deliberati dal Consiglio anche se inerenti all'attuazione di leggi regionali, salvo che non sia diversamente disposto, la Giunta, d'intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici delle Province, dei Comuni e di altri Enti locali nei limiti dello stanziamento annuale appositamente previsto in bilancio.
La Giunta determina le attribuzioni e le competenze assegnate agli uffici degli Enti di cui intende avvalersi e stabilisce l'onere finanziario derivante alla Regione, precisando l'ammontare delle voci che concorrono a formarlo.

Art. 65
Interrogazioni degli Enti Locali

I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse.
Le interrogazioni sono depositate presso la Presidenza del Consiglio che le trasmette alla Giunta.

Le risposte della Giunta sono rese per iscritto e ne è data comunicazione al Consiglio regionale.



TITOLO NONO
REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

Art. 66

La revisione e l'abrogazione delle norme del presente Statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione.
La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non ha effetto che dalla entrata in vigore della deliberazione di adozione del nuovo Statuto.

 

TITOLO DECIMO
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 67 Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale di esso nella Gazzetta Ufficiale.

La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati altresì nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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