Statuto regionale, incostituzionali tre articoli

Il Consiglio dei Ministri, nella Seduta odierna, ha osservato la incostituzionalità di alcuni articoli del nuovo Statuto regionale. Pertanto, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 36 del 2005, sono da considerarsi sospese tutte le iniziative finalizzate a conferire efficacia allo stesso Statuto, ivi comprese quelle referendarie.

«Coglierò questa occasione - ha detto il Presidente della Regione Michele Iorio - per presentare personalmente una proposta di modifica dello Statuto regionale. Proposta che mi auguro trovi opportuna condivisione nella Maggioranza e apra un costruttivo confronto con tutte le Opposizioni».
Nello specifico il Governo Centrale ha osservato la incostituzionalità in relazione ai seguenti articoli dello Statuto regionale:
L'art. 30, comma 4, dispone che le Commissioni consiliari permanenti, al fine di svolgere la funzione di vigilanza sull'andamento dell'amministrazione regionale, possano "convocare funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d'ufficio". La disposizione esula dalle competenze non soltanto dello Statuto regionale, ai sensi dell'art. 123 della Cost., ma anche della complessiva potestà legislativa delle Regioni, in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera 1) della Costituzione, nonché in violazione dell'articolo 326 del Codice Penale che prevede il reato di rivelazione del segreto d'ufficio.

L'art. 53, comma 4, in materia di enti, aziende ed agenzie regionali, prevede che il personale degli Enti pubblici non economici, comunque strumentali della Regione, sia equiparato al personale regionale. Tale equiparazione genera incertezza del diritto, in relazione a quali profili del regime giuridico del personale sia disposta detta equiparazione, nonché risulta idonea ad imporre un'identità piena tra le discipline, tale da impedire alla contrattazione collettiva dei comparti interessati di differenziarsi per via non legislativa, ma contrattuale, dal comparto dei dipendenti regionali. Pertanto, la disposizione si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere l), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

L'art. 67, comma 1, in materia di rapporti della Regione Molise con l'Unione Europea si discosta dall'art. 117, comma quinto, della Costituzione, in quanto prevede che la Giunta regionale, e non la Regione (come indicato nella disposizione costituzionale citata), "realizza la partecipazione" alla c.d. fase ascendente dell'attività normativa europea e "provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea". La disposizione, quindi, si pone in contrasto con i parametri costituzionali volti a delineare l'ambito di competenza legislativa costituzionalmente riservata al Consiglio regionale, con particolare riguardo al combinato dell'art. 117, comma quinto, e dell'art. 121, comma secondo, della Costituzione.

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