Tasse automobilistiche

 
  1. Bollo auto
  2. Contatti Municipia Regione Molise
  3. Esenzioni
  4. Ciclomotori e minicar
  5. Targhe di prova
  6. Interruzione pagamento bollo auto
  7. Veicoli con potenza superiore ai 225 kw ("superbollo")
  8. FAQ
 

 

Bollo auto

La Tassa automobilistica regionale (tributo più comunemente denominato"Bollo auto") è dovuta dal proprietario in funzione del possesso di unveicolo.Il proprietario del veicolo deve pagare il Bollo auto, versandolo afavore della Regione in cui egli è residente.
Dal 09/12/2015 la gestione della tassa automobilistica regionale è stata affidata al R.T.I. "ICA - CRESET", cui bisogna rivolgersi per informazioni relative agli atti di ingiunzione riferiti fino all'annualità 2017. Lo sportello aperto al pubblico è ubicato a Campobasso, alla Via Scardocchia, 14/A. Il link al sito internet del predetto R.T.I. è il seguente: www.icacresetmolise.it . Dal 01/01/2021 il R.T.I. Ica-Creset non svolge più i servizi relativi alla gestione ordinaria (pagamenti per l'anno corrente) e all'Accertamento (avviso di accertamento relativo ad anni arretrati) per la Tassa Automobilistica Regionale (Bollo Auto) ma opera esclusivamente in qualità di Concessionario per la riscossione coattiva delle annualità fino al 2017 compresa. La gestione della tassa automobilistica regionale è stata affidata alla Muncipia s.p.a., cui bisogna rivolgersi per informazioni circa le istanze, le comunicazioni, le segnalazioni ecc. relative alla tassa automobilistica, nonché per gli avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento ed atti impo-esattivi riferiti alle annualità decorrenti dal 2018, nelle modalità di seguito indicate:


 

Contatti Municipia Regione Molise

  • mediante e-mail: municipia.regionemolise@eng.it PEC: municipia.regionemolise@legalmail.it;
  • Contattando il call center al numero 0874/1919559  Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
  • Previo appuntamento tramite call center al numero 0874/1919559 per l'accesso agli sportelli Municipia. A causa della emergenza epidemiologica da SARS-COVID19, l'accesso fisico ai locali, sarà consentito in modo contingentato e solo per motivi improcrastinabili su specifico appuntamento;
  • Mediante posta ordinaria o raccomandata, inoltrando le istanze, corredate di documentazione a:
  • REGIONE MOLISE, C/O MUNICIPIA SPA - VIA CONTE ROSSO, 10 - 86100 CAMPOBASSO (CB)
 

 

 
 

 
 
 
 

Esenzioni

Sono previste una serie di esenzioni e agevolazioni per alcune specifiche categorie di veicoli e di possessori di veicoli:

- Diversamente abili
A favore delle persone diversamente abili sono previste alcune forme di agevolazione sull'auto. Per quanto riguarda la tassa automobilistica regionale è stabilita, in particolare, l'esenzione permanente dall'obbligo di pagamento.

 

- Associazioni ONLUS
Le associazioni ONLUS aventi sede legale in Molise, le quali siano intestatarie di autoveicoli e motoveicoli, sono assoggettate alla tassa automobilistica regionale ridotta del 50 per cento,secondo i criteri e le disposizioni dellaLegge regionale n. 12 del 2008
A decorrere dal 1° gennaio 2015 si applica l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 12/2008 come modificato dall'art. 25, comma 4, della L.R. n. 11/2014.

- Protezione Civile
I veicoli di proprietà della Regione Molise - Servizio per la Protezione civile - sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi della Legge regionale n. 12 del 2008
Sono, inoltre, esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietarie presso il P.R.A. le organizzazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale di volontariato di protezione civile e che siano effettivamente adibiti al servizio per la protezione civile.


 

- Veicoli storici
Sono esenti dal pagamento della Tassa automobilistica regionale i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui essi compiono il trentesimo anno dalla loro costruzione, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una apposita domanda; per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal libretto di circolazione.

 

Ciclomotori e minicar

Ciclomotori
La tassa automobilistica per ciclomotori, scooter, piccole moto in genere fino a 50 centimetri cubici, nonché per i quadricicli leggeri è considerata una tassa di circolazione: per cui essa va pagata solo se il veicolo viene utilizzato su strade pubbliche.
Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno e può eseguirsi presso gli uffici postali, a mezzo apposito bollettino, ovvero anche presso le delegazioni Aci, gli studi di consulenza automobilistica abilitati allo sportello telematico (Sta) e le rivendite di tabacchi abilitate.
Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore.
In qualsiasi momento sia effettuato, inoltre, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre).
Resta fermo l'obbligo di esibire il contrassegno di pagamento su richiesta degli organi preposti al controllo su strada, mentre non sussiste alcun obbligo di conservazione per gli anni successivi.
Per i ciclomotori che nel corso dell'intero anno solare rimangono completamente inutilizzati, cioè senza mai circolare su strade e luoghi pubblici, non si è tenuti al pagamento della tassa.
Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli organi di controllo e comportano l'irrogazione di una sanzione.
L'importo stabilito a titolo di tassa di circolazione dei ciclomotori è pari a € 20,45.

Minicar
 I quadricicli leggeri sono quelle microvetture non targate aventi velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto inferiore a 350 kg, nonché potenza massima non più elevata di 4 kW.
Tecnicamente essi sono equiparati ai ciclomotori e questo vale anche ai fini della tassa automobilistica.
Per cui a questi veicoli si applicano le stesse regole illustrate sopra per i ciclomotori, ma l'importo stabilito a titolo di tassa di circolazione è pari a € 50,00.
Attenzione. La predetta tariffa si applica esclusivamente ai quadricicli che possono essere definiti "leggeri". Per gli altri quadricicli (quelli che superano almeno uno dei requisiti necessari per far parte della categoria ciclomotori e che pertanto sono da classificare come motocicli), si applicano i normali importi stabiliti per la categoria motociclo.

 

Targhe di prova

Le targhe di prova pagano un tipo di tariffa con il metodo della tassa fissa annua. Una volta pagata, la tassa ha validità fino al 31 dicembre successivo.
L'importo della tassa fissa annua, che deve essere pagata entro il 31 gennaio di ogni anno, cambia in base alla classe del veicolo e al gruppo regionale di appartenenza. Le targhe destinate a non essere adoperate debbono essere restituite agli uffici della Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell'anno già coperto da pagamento. In caso contrario scatta l'obbligo di rinnovo.
Ciò discende dal fatto che dal 1996 questa tassa è stata trasformata in tassa di possesso presunto, per cui l'obbligo di pagamento sussiste indipendentemente dall'utilizzo della targa e anche se non è stato richiesto od ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione annuale.
Per la Regione Molise gli importi da pagare entro il 31 gennaio sono i seguenti:

 
TARGHE PROVA
TIPO VEICOLO
CODICE
TASSA €
Autovetture, autocarri
11
174,42
Motoveicoli
12
26,16
Rimorchi
13
174,42
Ciclomotori
14
20,45
 

Interruzione pagamento bollo auto

Per poter ottenere l'interruzione dell'obbligo di pagamento, riconosciuto solo ed esclusivamente alle imprese autorizzate od abilitate al commercio dei veicoli, occorre che per il veicolo sottoposto a tale regime agevolato vi sia una tassa automobilistica in corso di validità

 
 

Veicoli con potenza superiore ai 225 kw ("superbollo")

 
 
 
 

FAQ

 
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