Esenzioni Bollo Auto

 

Articolo 9
Disposizioni in materia di protezione civile
(...)
2. I veicoli di proprietà della Regione Molise- Servizio per la Protezione civile - sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
Sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietarie presso il P.R.A. le organizzazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale di volontariato di protezione civile e che siano effettivamente adibiti al servizio per la protezione civile ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 774 del 5 giugno 2002 e n. 1423 del 17 ottobre 2003.
Il beneficio dell'esenzione di cui al comma 3 è riconosciuto dietro presentazione, alla struttura
regionale competente in materia tributaria, di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo nonché della copia del provvedimento di iscrizione all'albo di cui al comma 3 entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Tali dati devono essere validati dal responsabile del Servizio per la Protezione civile, su appositi modelli a ciò predisposti, che attesta l'effettivo utilizzo dei mezzi ai fini di protezione civile.
5. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto della presentazione della relativa istanza.
6. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione Molise ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
7. L'omissione della comunicazione di cui al comma 6 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.
8. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova
immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

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