Autorizzazioni paesaggistiche

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescrive, all'art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l'obbligo di sottoporre all'ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.
L'autorizzazione paesaggistica non è necessaria nei seguenti casi (art. 149 del D. Lgs. 42/2004):

  • per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
  • per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
  • per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l'intervento proposto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ente competente deve valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo paesaggistico esistente. 

La nuova procedura in vigore dal 1 gennaio 2010
Dal 1 gennaio 2010 è entrata a regime la procedura per il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica prevista dall' art. 146 del decreto legislativo 42 /2004 (Codice dei beni culturali) e viene così a decadere il regime transitorio più volte prorogato negli ultimi anni.La nuova disciplina trova applicazione anche ai procedimenti che alla data del 31 dicembre 2009 non si sono ancora conclusi con l'emanazione dell' autorizzazione.
 
La procedura ordinaria prevista dall'art. 146 del D.Lgs 42/04, di competenza regionale, è caratterizzata dall'intervento della Sovrintendenza non più in via successiva, ma preventiva, attraverso il rilascio di un parere di natura vincolante, da acquisire all'interno del procedimento stesso di rilascio di autorizzazione.
 
Con il nuovo regime:

  • l'autorità competente entro 40 gg dovrà verificare la documentazione, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere la richiesta alla Sovrintendenza;
  • la Sovrintendenza nei 45 gg successivi dal ricevimento della documentazione dovrà emanare il proprio parere vincolante. Se la Sovrintendenza non esprime il proprio parere l'amministrazione competente potrà convocare una conferenza dei servizi che si dovrà concludere entro 15 giorni. Se la Sovrintendenza esprime parere favorevole, entro i successivi 20 giorni, verrà rilasciata l'autorizzazione paesaggistica. In caso di parere negativo, verrà comunicato, entro lo stesso termine, il preavviso di diniego;
  • l'autorità competente procederà al rilascio dell'autorizzazione o al diniego in ogni caso decorsi 60 gg dal ricevimento della pratica da parte della Sovrintendenza.

 

Approvazione del modello di presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell'art.146 del D.lgs. n. 42/2004 ovvero ai sensi del DPR n.31/2017).

 
 
 
 

 

Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

 

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