Per facilitare il rientro e il reinserimento in Molise degli emigrati, la Legge Regionale 2 ottobre 2006, n. 31 e successive integrazioni, prevede contributi in favore di tutti i molisani emigrati che rientrano definitivamente nel Molise e ne facciano richiesta al Comune di residenza.
I requisiti richiesti per accedere ai contributi sono i seguenti:
Il periodo di permanenza all'estero deve essere certificato dall'Autorità Consolare o da Enti Previdenziali o da attestato di datore di lavoro vistato dal Console.
Sono esonerati dal documentare il periodo di permanenza all'estero di anni tre gli emigrati che rientrano a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidante o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da pregiudicare la loro permanenza nei paesi di immigrazione.
Per il rimpatrio salme è richiesta unicamente la certificazione di lavoratore molisano emigrato all'estero e/o di familiare ascendente o discendente di primo grado.
Le istanze di accesso ai benefici devono essere inoltrate al Comune in cui viene eletta la Residenza, entro il termine improrogabile di anni due dal rientro definitivo in Molise, con esclusione del rimpatrio salme, per il cui contributo, richiedibile in qualsiasi momento, occorre inoltrare istanza al Comune dove il defunto sarà tumulato.
Comuni possono concedere contributi per:
I finanziamenti per i contributi sono erogati dalla Regione Molise in rapporto alla disponibilità finanziaria e fino ad un massimo di:
I soggetti aventi i requisiti devono produrre domanda ai comuni di residenza, entro e non oltre il termine già indicato, in conformità ai modelli "RS/1" per prima sistemazione, viaggi e trasporto masserizie, situazioni di particolare bisogno e "RS/2" per rimpatrio salma.
Il Comune, ricevuta la domanda, verifica le condizione di ammissibilità ed istruisce la pratica.
Ad istruttoria conclusa, il Comune trasmette il prospetto riepilogativo "RS/3" alla Regione Molise - Assessorato ai Molisani nel mondo - Servizio per i Rapporti con i Molisani nel Mondo - Campobasso.
A scadenza trimestrale, il Servizio, esaminate le richieste, quantifica l'importo totale ed emette determinazione dirigenziale, sulla base delle disponibilità finanziarie, per la concessione e l'accreditamento dei fondi a favore dei Comuni.
Il Servizio provvede a comunicare ai Comuni richiedenti l'elenco dei beneficiari con l'indicazione a margine degli importi assegnati e da erogare.
Il Comune destinatario della richiesta, ricevuta comunicazione dell'importo assegnato, emette ordinanza di concessione del contributo di importo pari alla somma erogata dalla Regione.
Il Comune è incaricato, altresì, di effettuare rendiconto dei fondi ricevuti e trasmetterlo al Servizio per i Rapporti con i Molisani nel Mondo, unitamente alla dichiarazione dell'interessato attestante l'avvenuta erogazione dei contributi.
Il Comune è incaricato, inoltre, di effettuare verifica sulla sussistenza nel tempo del mantenimento dei requisiti, ove richiesti, e di relazionare eventuali anomalie.
inoltre, per prima sistemazione (sono esclusi i proprietari di abitazioni)
inoltre, per spese viaggio
inoltre, per spese di trasporto masserizie
inoltre, per rimpatrio salma
inoltre, per situazioni di particolare bisogno (sono esclusi i proprietari di abitazioni)
Tutta la documentazione rimane agli atti del Comune. La stessa può essere richiesta, in visione, dal Servizio per i Rapporti con i Molisani nel Mondo della Regione Molise.
Articolo 9 della Legge Regionale n. 31 del 2 ottobre 2006 "Interventi socio-assistenziali"