Anagrafe canina

Anagrafe canina

L'anagrafe canina, in particolare, rappresenta ilmezzo più idoneo per garantire i diritti di proprietà ma anche i doveri ad essiconnessi, permette di tutelare il benessere animale e di contrastarel'abbandono degli animali, ma anche di programmare gli interventi di sanitàpubblica veterinaria finalizzati alla prevenzione delle malattie che sitrasmettono dal cane all'uomo.

Procedure di iscrizione e identificazione
Dal 1 gennaio 2005 il microchip e' diventato l'unico sistema identificativo nazionale.
Con il microchip dovranno essere identificati tutti i cani da iscrivere per la prima volta in banca dati e quelli, già identificati con il sistema dermografico, il cui tatuaggio non risulti più  leggibile.
I proprietari dei cani per identificare i cani mediante applicazione del microchip devono recarsi presso i Servizi Veterinari della ASREM o presso i Medici Veterinari libero professionisti debitamente autorizzati. Contestualmente all'identificazione viene redatta un'apposita domanda di denuncia di proprietà ed i cani vengono iscritti all'anagrafe canina informatizzata dal Servizio Veterinario ASREM, che provvede al rilascio di un tesserino tascabile debitamente vidimato.
Per l'identificazione dei cani sul territorio regionale e la successiva registrazione in banca dati si dovranno utilizzare i microchip acquistati dalla Regione Molise, sia perché possiedono sicuramente le caratteristiche tecniche riconosciute, sia per costituire una banca dati a priori e sia per limitare le possibilità di errore durante la registrazione in banca dati.
A tal fine i microchip acquistati dalla regione Molise sono distribuiti in base alle proprie esigenze ai Servizi Veterinari delle zone territoriali della ASREM. Quest'ultime provvedono su richiesta alla fornitura dei microchip ai veterinari autorizzati.
I microchip regionali dovranno essere utilizzati per identificare i cani che risiedono nel territorio regionale. Qualora un proprietario che risiede in territorio extra regionale voglia far identificare il proprio cane da un veterinario LP autorizzato, quest'ultimo non dovrà  in nessun caso utilizzare un microchip regionale.


Obbligo di iscrizione e identificazione
I proprietari o detentori degli animali hanno l'obbligo di iscrivere all'anagrafe istituita presso i Servizi Veterinari delle Zone ASREM, il proprio cane entro i primi due mesi di vita. In caso di vendita o cessione prima del 60° giorno di vita, l'identificazione deve essere anticipata, essendo vietato qualsiasi cambiamento di proprietà di cani non identificati.
I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni
Il responsabile del cane, inoltre, ha l'obbligo di segnalare alle stesse Zone tutte le variazioni che dovessero verificarsi (cambio residenza o domicilio, cessione ad altro proprietario, morte, smarrimento, ritrovamento).

Il Randagismo
LaRegione Molise si occupa anche del randagismo, in particolare attraverso lagestione della "Banca dati dell'anagrafe canina della RegioneMolise" (BDCM), che rappresenta il mezzo più idoneo per garantirei diritti di proprietà di un cane, ma anche i doveri ad essa connessi.
Permetteinoltre di tutelare il benessere animale e di contrastare l'abbandono deglianimali, ma anche di programmare gli interventi di sanità pubblica veterinariafinalizzati alla prevenzione delle malattie che si trasmettono dal caneall'uomo.

 
 
 
 

Informazioni

Per ottenere ulteriori informazioni sull'anagrafe canina regionale è possibile contattare il Servizio Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentaretramite il call center regionale 0874.4291 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

 
 
 

Modulistica

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistiche

 
 

Normativa Regionale

Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina.

 
 

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante:'Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina'.

 
 

Regolamento recante norme per il mantenimento degli animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani.

 
 

Regolamento recante norme per la stesura del programma di prevenzione del randagismo e per la determinazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento degli animali nelle strutture di ricovero per cani.

 
 

Regolamento per la gestione dell'anagrafe canina in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, articolo 2, comma 2, lettera A).

 
 

Normativa nazionale

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

 
 

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

 
 

Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 
 

Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

 
 

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).

 
 
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