La V.I.A. è una procedura tecnico amministrativa di verifica della compatibilità ambientale di un progetto, introdotta a livello europeo con la Direttiva CEE 337/85 e integrata con la direttiva 11/97/CE.
Per la Valutazione di impatto ambientale quindi si intende la procedura che accerta la compatibilità dell'opera. Essa è finalizzata all'individuazione, descrizione e quantificazione degli effetti che un determinato progetto, opera o azione, potrebbe avere sull'ambiente inteso come insieme delle risorse naturali di un territorio e delle attività antropiche in esso presenti.
Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un insieme o da singoli interventi sull'ambiente.
La V.I.A. è uno strumento di supporto decisionale tecnico-politico finalizzato a:
La procedura di VIA prevede la presentazione da parte di un Proponente, pubblico o privato, del progetto corredato dallo Studio di Impatto Ambientale (per la procedura di VIA) e dalla relazione preliminare ambientale (per la fase di verifica di assoggettabilità) all'Autorità competente ed il contemporaneo avviso al pubblico mediante pubblicazione sul quotidiano, sul BURM e sul sito Web dell'Autorità competente per la consultazione del pubblico, che può esprimersi inviando osservazioni scritte nei termini previsti dalla norma.
L'Amministrazione, tenendo conto anche delle osservazioni pervenute nell'ambito della procedura di valutazione, può chiedere chiarimenti ed integrazioni al proponente.
La fase di valutazione si conclude con la decisione formalizzata mediante l'emanazione di un provvedimento (D.G.R. per la procedura di VIA e Provvedimento Dirigenziale per la Verifica di assoggettabilità) che può contenere, e di norma contiene, anche prescrizioni e raccomandazioni da sviluppare nelle fasi successive di progettazione ed esecuzione. La Valutazione è seguita da una verifica di ottemperanza dei livelli di progettazione successivi alle prescrizioni nonché da una fase di monitoraggio e controllo.
L'utilizzo dei modelli per la presentazione delle istanze è obbligatorio. Non saranno valutate istanze presentate in altre modalità.
L.R. n. 21/2000
L.R. n. 21 del 24.03.2000 - Disciplina della procedura di impatto ambientale
L.R. n. 46/2000
L.R. n. 46 del 30.11.2000 - Rettifiche all'allegato 'A' della legge regionale n. 21 del 24 marzo 2000
D.G.R. n. 1241 del 17 ottobre 2003
Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 - Deliberazioni della Giunta regionale n. 1006/2000, n. 1183/2000 e n. 329/2003 - Sostituzione componente COMITATO TECNICO V.I.A. e riapprovazione regolamento interno
DGR n° 4 del 2010
Arpa Molise - Istruttoria tecnica degli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale (Screening) - L.R. 21-2000 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 5, comma 1 - SPECIFICAZIONI
DGR n.541 e n. 542 del 8 agosto 2012
Convenzione per lo svolgimento delle istruttorie in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Screening).
Modifiche in materia di Valutazione Impatto Ambientale
Linee Guida
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Norma tecniche per la redazione degli studi di Impatto Ambientale. Testo vigente
Direttiva (85/337/CEE) concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente