La legge prevede l'esenzione dalpagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità deicittadini portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda
Il beneficio fiscale, che si applicasia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati perl'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore dihandicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria delveicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico (possiede, cioè, un reddito annuo nonsuperiore a 2.840,51 euro).
L'esenzione è concessa per un solo veicolo per disabile e la targa diquesto deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Disabilità con patologia checomporta ridotte o impedite capacità motorie .
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatoredi handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte oimpedite capacità motorie,ma che nonrisulta contemporaneamente "affetto da grave limitazione della capacitàdi deambulazione" .
Il veicolo , sempre nei limiti di cilindrataprevisti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnicorisultante dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, siasolo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere ildisabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio, l'adattamento tecnicoalla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa,braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico),sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento deldisabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annessosistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole.Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purchévi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
2) Disabilità con patologia o conpluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap oinvalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o dapluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione,
c) la situazione di accertata gravità. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti con handicap fisico titolari dell'indennità di accompagnamento.
3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap oinvalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale opsichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
c) la situazione di accertata gravità,
d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
c) la situazione di accertata gravità,
d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
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