Esenzioni veicoli storici

Veicoli ultraventennali (per annualità fino al 31/12/2014)

Fino al 31/12/2014 per i veicoli ultraventennalidi particolare interesse storico e collezionistico (non adibiti ad usoprofessionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni)era prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica inpossesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI (Auto-Moto ClubStorico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (FederazioneMotociclistica Italiana); per maggiori informazioni, si leggano i documenti inpdf sottostanti.
 

 

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge distabilità per il 2015) all'art. 1 comma 666 ha disposto modifiche(un'abrogazione parziale) dell'art. 63 della legge 342/2000.
A seguito delle citate modifiche, a partire dal periodo d'imposta decorrentedal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli)compresi trai 20 e i 29 anni sono assoggettati alla ordinaria tassaautomobilistica regionaleistituita con T.U. n. 39/1953 e disciplinatadalla legge n. 53/1983.

Dal 01° gennaio 2015, le date di scadenza dei pagamenti deiveicoli che fino al 31/12/2014 erano riconosciuti di particolare interessestorico e collezionistico e che sono compresi ancora trai 20 e i 29 anni,per l'anno 2015 e seguenti sono:

A)  per le autovetture e pergli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV (o conpotenza fiscale superiore a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre1997):

  • Bollo annuale entro il 02 febbraio 2015 per la periodicità gennaio - dicembre 2015. Negli anni futuri e fino al compimento del 29° anno compreso, il bollo avrà sempre periodicità gennaio - dicembre di ogni anno;

B) per gli stessi autoveicolidi cui alla precedente lettera con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV (o con potenza fiscale fino a 9 cavalli seimmatricolati fino  al 31 dicembre 1997) e per tutti i motoveicolicon le seguenti modalità:

  • Primo bollo di raccordo con periodicità gennaio - luglio 2015 (entro il 02 febbraio 2015)e successivamente, bollo con periodicità agosto 2015 - luglio 2016 (negli anni futuri, la periodicità sarà sempre agosto - luglio).

Con legge n. 145/2018, art. 1, comma 1048, è stata introdotta una nuova agevolazione per i veicoli con anzianità tra i 20 ed i 29 anni, che così stabilisce:"All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:1-bis.
Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianitàdi immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso delcertificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, dicui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e qualora tale riconoscimento distoricità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento dellatassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento".


 

Veicoli ultraventennali (per annualità dal 1° gennaio 2019)

Con legge n. 145/2018, art. 1, comma 1048, è stata introdotta una nuova agevolazione per i veicoli con anzianità tra i 20 ed i 29 anni, che così stabilisce:
"All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:1-bis.
Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento".

 

Veicoli ultratrentennali

Restano vigenti le agevolazioniper i veicoli ultratrentennali di cui alla Legge 342/2000.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e imotoveicoli con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni; a tal proposito, si veda anche l'art. 25, comma 3, della L.R. n. 11/2014.
 

I veicoli storiciultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non èneppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennaleè posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa dicircolazione forfetaria pari a:

Euro 28,00 per gli autoveicoli
Euro 11,00 per i motoveicoli

La tassa forfetaria è dovuta perl'intera annualità (periodo gennaio - dicembre) e non è assoggettabile asanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non vapagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su areepubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta dipagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su stradada parte degli organi di polizia.

 
 
 
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