FAQ sul Fascicolo

 
1 - Che cos'è il fascicolo sanitario elettronico?

Il fascicolo sanitario elettronico (di seguito, "FSE") è "l'insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito" (art. 12, comma 1, d.l. n. 179/2012), generati oltre che da strutture sanitarie pubbliche anche da quelle private".

 
2 - Da cosa è regolato il FSE?

Il FSE è stato istituito con l'art. 12, del D.L . n. 179/ 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, successivamente disciplinato dal D.P.C.M. n. 178/ 2015 e modificato dall' art. 11 d.l. 19.05.2020 n. 34. Molte utili informazioni sullo stato di realizzazione del FSE nelle diverse regioni italiane sono disponibili sul portale  www.fascicolosanitario.gov.it.

 
3 - Quali sono le finalità del FSE?

Il FSE persegue tre finalità:
1) finalità di cura (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione);
2) finalità di ricerca (studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico);
3) finalità di governo (programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria).

 
4 - Cosa deve indicare l'informativa del FSE?

L'informativa deve essere formulata con linguaggio chiaro e indicare, oltre a tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Regolamento (titolare, finalità del trattamento, etc.), che i dati che confluiscono nel fascicolo sono relativi allo stato di salute attuale ed eventualmente pregresso dell'interessato. L'informativa deve, inoltre, indicare il diritto di conoscere quali accessi sono stati effettuati al proprio FSE.

 
5 - L'interessato deve esprimere il suo consenso?

Una volta che l'assistito abbia espresso il proprio consenso alla consultazione del fascicolo, che deve essere reso una tantum e può essere sempre revocato, il personale sanitario che lo ha in cura può accedere al suo FSE. La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso. Con i recenti interventi di semplificazione, il FSE viene automaticamente alimentato in modo che lo stesso assistito possa facilmente consultare i propri documenti socio-sanitari, anche se generati da strutture sanitarie situate al di fuori della Regione di appartenenza, grazie all'interoperabilità assicurata dal Sistema Tessera Sanitaria. A prescindere dal consenso dell'assistito, gli organi di governo sanitario possono accedere a dati pseudonimizzati ( procedimento con il quale s'impedisce di identificare un individuo attraverso i suoi dati ) presenti nel FSE per svolgere le relative funzioni istituzionali (es. programmazione delle cure, gestione delle emergenze sanitarie).

 
6 - Il personale amministrativo operante nella struttura sanitaria può accedere al fascicolo?

Il personale amministrativo può, se autorizzato dal paziente, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente correlate all'erogazione della prestazione sanitaria (ad esempio, il personale addetto alla prenotazione di esami diagnostici o visite specialistiche può consultare unicamente i dati indispensabili per la prenotazione stessa).

 
7 - Chi non può accedere al FSE?

Non possono accedere al FSE soggetti come periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, medici legali, terzi non autorizzati.

 
7 - Come modificare i dati anagrafici presenti sul FSE?

In caso di variazione/modifica dei dati anagrafici presenti sul FSE, l'assistito dovrà recarsi presso gli sportelli della medicina di base presenti nei distretti sanitari di Campobasso, Isernia e Termoli, chiedendo la variazione/modifica direttamente sull'anagrafe sanitaria regionale. I dati modificati sull'anagrafe sanitaria verranno automaticamente aggiornati anche sul FSE.

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