Imposta sulla benzina per autotrazione

Dal 1° gennaio 2005, con L. R. del 31/12/2004 n. 38, è stata istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17.
La misura dell'imposta è stata determinata in euro 0,02582 per litro di benzina erogato.
Dal 1° gennaio 2007, con L.R. n. 42 del 28/12/2006 è stata fissata la nuova misura dell'imposta in euro 0,0258227.

L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze 30 luglio 1996.
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento, mediante accredito sul conto corrente postale numero 67971630 - codice tributo (00320) intestato a Regione Molise - Servizio Tesoreria.

In alternativa, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario presso il conto corrente di tesoreria regionale intestato alla Regione IBAN: IT 12 V 05034 03801 000000236331, con contestuale obbligo di trasmettere copia della ricevuta di effettuato versamento al Servizio Politiche fiscali ed acquisizione risorse finanziarie , email: desimone.gemma@mail.regione.molise.it    

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 100 % dell'importo non versato o versato in ritardo, oltre agli interessi legali.
All'accertamento del tributo, effettuato sulla base della dichiarazione annuale dei consumi redatta sui Modelli A e B allegati, predisposti ed approvati dal dirigente Responsabile del Servizio Politiche fiscali ed acquisizione risorse finanziarie e presentata alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i consumi si riferiscono, ed alle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede l'Amministrazione Regionale ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13 e del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, art. 50, comma 1, in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
La dichiarazione, da produrre entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà  essere trasmessa a mezzo raccomandata a.r. o altra modalità equivalente alla Regione Molise - Servizio Politiche fiscali ed acquisizione risorse finanziarie, via Genova n. 11 - 86100 Campobasso.
La data di spedizione è considerata come data di presentazione

 

Riferimenti Legislativi

art. 17 D.Lgs. 21/12/1990 n. 398, L.R. n. 38 del 31/12/2004, L.R. n. 42 del 28/12/2006.

"L' imposta regionale sulla benzina per autotrazione (I.R.B.A.) è stata abrogata dal 01.01.2021 per effetto dell'art. 1, commi 628 - 629, della legge n. 178 del 30.12.2020 e dell'art. 6, comma 6, della legge regionale n. 20 del 30.12.2020"

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